In generale, un soggetto giuridico ha un solo codice fiscale. Quindi, se a una ASD viene assegnato un nuovo codice fiscale al momento dell’apertura della partita IVA, potrebbe trattarsi di un malinteso o di un errore materiale. Due codici fiscali diversi indicano infatti due soggetti distinti: sarebbe come se esistessero due associazioni sportive separate.
Per garantire la continuità associativa, la ASD dovrebbe mantenere il codice fiscale originario, cioè quello con cui è stata costituita, affiliata e iscritta al RASD.
Per questo motivo, è consigliabile rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per chiarire la situazione e richiedere l’unificazione delle posizioni fiscali, specificando che:
il codice fiscale originario deve rimanere quello identificativo della ASD;
il nuovo numero assegnato deve essere valido solo come partita IVA;
le due posizioni devono essere correttamente collegate alla stessa associazione.
Dopo la rettifica, la ASD potrà quindi avere:
il codice fiscale originario;
la nuova partita IVA, anche se con un numero diverso dal codice fiscale.
Non è necessario che codice fiscale e partita IVA coincidano, soprattutto se sono stati assegnati in momenti diversi.
Durante la visita all’Agenzia delle Entrate, è utile verificare anche che:
la denominazione della ASD corrisponda esattamente a quella indicata nello statuto;
la sede della ASD e il nome del Legale Rappresentante siano corretti e aggiornati;
il codice ATECO sia coerente con l’attività svolta dalla ASD, di solito il 93.12.00 – Attività di club sportivi.
Nota
Prima di modificare dati anagrafici, fiscali o associativi nei sistemi CSI o RASD, è consigliabile chiarire la situazione con l’Agenzia delle Entrate e conservare la documentazione aggiornata rilasciata dall’ufficio.