In questo caso, non è necessario predisporre, consegnare o trasmettere la Certificazione Unica. Quando sul premio dato all’atleta viene applicata la ritenuta prevista, il tributo risulta già completamente assolto. Per questo motivo, il premio non deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi del beneficiario né certificato tramite CU.
L’obbligo rimane invece a carico del soggetto che eroga il premio, che deve:
versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo alla maturazione o assegnazione del premio;
utilizzare il codice tributo 1047;
indicare i premi corrisposti e le ritenute operate nel Modello 770;
compilare il Prospetto G – Premi e vincite del quadro SH nella dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Attenzione: la società o l’ente che eroga il premio deve conservare la documentazione relativa al premio assegnato, alla ritenuta applicata e al relativo versamento, in modo da poter dimostrare la corretta gestione fiscale dell’operazione.