Nel regime ordinario della sicurezza sul lavoro, l’art. 47 del D.Lgs. 81/2008 prevede che in tutte le aziende o unità produttive venga eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Nelle realtà con fino a 15 lavoratori, il RLS viene di solito eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure individuato a livello territoriale o di comparto.
Per il lavoro sportivo sotto soglia, però, è prevista una disciplina particolare. L’art. 33 del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annui non superiori a 5.000 euro si applicano le disposizioni dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Questa norma non richiede l’elezione dell’RLS, ma dà al lavoratore la possibilità, in relazione ai rischi specifici dell’attività svolta, di usufruire della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione dedicati.
Quindi, se tutti i collaboratori sportivi della ASD/SSD percepiscono compensi annui inferiori a 5.000 euro e non ci sono altre figure lavorative, l’associazione non dovrebbe essere tenuta ad avviare la procedura di elezione o designazione dell’RLS.
Tuttavia, è importante fare attenzione: la situazione cambia se nella ASD/SSD è presente anche solo una delle seguenti figure:
| Situazione | Effetto |
|---|---|
Almeno un collaboratore sportivo con compensi annui superiori a 5.000 euro | Si applica la disciplina ordinaria della sicurezza, se compatibile |
Collaboratore amministrativo-gestionale (anche sotto i 5.000 euro annui) | Non rientra nella semplificazione prevista per il lavoratore sportivo sotto soglia |
Dipendente | Si applicano gli obblighi ordinari del D.Lgs. 81/2008 |
Altri lavoratori o collaboratori non sportivi | Occorre valutare l’applicazione ordinaria della normativa sulla sicurezza |
Nota operativa
È consigliabile che la ASD/SSD conservi una verifica interna che attesti che:
tutti i collaboratori sono effettivamente lavoratori sportivi;
tutti percepiscono compensi annui non superiori a 5.000 euro;
non sono presenti dipendenti, collaboratori amministrativo-gestionali o altre figure lavorative;
i collaboratori sono comunque informati sui rischi dell’attività, sull’uso degli spazi e delle attrezzature e sulle procedure di emergenza.