L'art. 33 del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) prevede che ai collaboratori sportivi che guadagnano meno di 5.000 € si applichi l'Art. 21 del Testo Unico Sicurezza, che riguarda i lavoratori autonomi. Per questi collaboratori, il DVR "classico" non è obbligatorio SE l'ASD non ha dipendenti né altri collaboratori che superano la soglia di 5.000 €/anno.
Se invece un’ASD ha più collaboratori sotto i 5.000 € ma anche solo uno che supera questa cifra, allora deve redigere il DVR per tutti, perché la presenza di un "lavoratore a tempo pieno" fa scattare l’intero sistema previsto dal D.Lgs. 81/08 per tutta la struttura.
La differenza, dal punto di vista della sicurezza, tra collaboratori sportivi sotto e sopra la soglia dei 5.000 €/anno nasce dall’incrocio tra la Riforma dello Sport e il Testo Unico sulla Sicurezza. Il "collegamento" normativo che crea questa distinzione è l'articolo 33 del D.Lgs. 36/2021 (modificato poi dal c.d. "Correttivo Bis", cioè il D.Lgs. 120/2023). Questo articolo definisce le regole per la sicurezza dei lavoratori sportivi; il comma 1 (ultima parte) introduce la separazione netta basata sulla soglia economica:
sotto i 5.000 € annui: la legge stabilisce che a questi collaboratori si applichino solo le disposizioni dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2008;
sopra i 5.000 € annui: non si applica la protezione dell'art. 21, quindi il collaboratore viene considerato alla pari di un lavoratore subordinato ai fini della sicurezza, facendo scattare l’intero sistema del Testo Unico, compreso l’obbligo del DVR.
L'articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 è nato originariamente per i lavoratori autonomi (come artigiani o liberi professionisti). La Riforma dello Sport ha deciso di applicare questa disciplina ai piccoli collaboratori sportivi per evitare un eccesso di burocrazia per le ASD. Se si applica l'articolo 21, gli obblighi per l'ASD sono molto ridotti:
Niente DVR: non è obbligatorio redigere il Documento di Valutazione dei Rischi;
Attrezzature a norma: l’unico obbligo concreto è fornire attrezzature sicure e dispositivi di protezione individuale (ad esempio caschetti, protezioni) se necessari.
Facoltatività: la formazione e la sorveglianza sanitaria diventano facoltative per il lavoratore, ma non rappresentano un obbligo sanzionabile per il Presidente.
Quando si supera la soglia, invece, il legislatore considera che il rapporto non sia più "marginale". Il collaboratore sportivo non rientra più nell’ambito protetto dell'art. 21 e passa al regime ordinario. In questo caso, il Presidente dell'ASD diventa un Datore di Lavoro a tutti gli effetti e deve rispettare gli obblighi inderogabili previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 81/08:
Valutazione di tutti i rischi (redazione del DVR);
Nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
Tabella di sintesi normativa
| Compenso Annuo | Riferimento Normativo | Obbligo DVR | Altri obblighi (RSPP, Formazione) |
|---|---|---|---|
< 5.000 € | Art. 21 D.Lgs. 81/08 | NO | Solo attrezzature a norma ed eventuali DPI |
> 5.000 € | Regime Ordinario 81/08 | SÌ | RSPP, Formazione Obbligatoria, Medico (se serve) |
Attenzione: anche se l'art. 21 riduce gli obblighi documentali (non è obbligatorio un DVR vero e proprio se tutti sono "autonomi" sotto soglia), il Presidente rimane comunque responsabile di aver garantito ambienti sicuri e attrezzature conformi. In caso di infortunio, non avere un documento scritto che attesti la valutazione dei rischi (anche se semplificato) può rendere la difesa legale molto complicata.