No. In una ASD/SSD non è necessario che il RSPP sia il Presidente. La regola corretta è questa: se l’associazione o società sportiva rientra negli obblighi del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La nomina del RSPP è un obbligo che il datore di lavoro non può delegare, così come la valutazione dei rischi e la redazione del DVR.
Il Presidente può assumere direttamente il ruolo di RSPP solo se:
è effettivamente il datore di lavoro ai fini della sicurezza;
sono rispettate le condizioni previste dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008;
ha seguito i corsi di formazione e aggiornamento previsti;
informa preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, se presente.
In alternativa, la ASD/SSD può nominare come RSPP:
| Possibile RSPP | Quando |
|---|---|
| Presidente/datore di lavoro | Se svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione nei casi consentiti |
| Persona interna | Se possiede capacità e requisiti professionali adeguati |
| Professionista o servizio esterno | Se non ci sono figure interne idonee o si preferisce affidarsi a un consulente |
L’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro organizzi il servizio di prevenzione e protezione internamente oppure affidi l’incarico a persone o servizi esterni; la scelta esterna è obbligatoria quando non ci sono soggetti interni con i requisiti richiesti.
Per le ASD/SSD, nella maggior parte dei casi, se il Presidente è datore di lavoro e l’organizzazione è di piccole dimensioni, può svolgere direttamente il ruolo di RSPP, rientrando nella categoria delle “altre aziende” fino a 200 lavoratori, prevista dall’Allegato II del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, questa è una opzione, non un obbligo.