Sì, in generale la presenza di collaboratori co.co.co. comporta degli obblighi riguardo alla salute e sicurezza. L’utilizzo di palestre scolastiche comunali non esonera automaticamente l'ASD: l’associazione deve comunque valutare i rischi legati alla propria attività, all’organizzazione dei collaboratori e agli ambienti effettivamente utilizzati.
Per i collaboratori sportivi con compensi annui fino a 5.000 euro, la normativa prevede l’applicazione delle disposizioni dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Va detto, però, che anche se l'art. 21 riduce gli obblighi documentali (solo formazione, attrezzature a norma e non è necessario un DVR formale se tutti sono co.co.co. e sotto soglia), il Presidente resta comunque responsabile di garantire ambienti sicuri e attrezzature conformi. In caso di infortunio, l’assenza di un documento scritto che attesti la valutazione dei rischi (anche se semplificato) può complicare la difesa legale.
Attenzione: se l'ASD si avvale di almeno un collaboratore con compenso superiore a 5.000 euro, o di altre figure (ad esempio dipendenti, tirocinanti, ecc.), scatta l’obbligo di redigere il DVR per tutta l’organizzazione, indipendentemente dal compenso degli altri collaboratori.
Nota su Comune e scuola
L’ASD non deve “fare il DVR della scuola” o “del Comune”, ma deve redigere o aggiornare la propria valutazione dei rischi, considerando gli ambienti in cui operano i collaboratori. Il Comune, la scuola o il gestore dell’impianto dovrebbero però fornire le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro della palestra: vie di fuga, procedure di emergenza, attrezzature, capienza, eventuali divieti o limitazioni.