Quando la prestazione non si svolge nei luoghi di lavoro del committente e non richiede l’accesso all’impianto o al centro sportivo, come può succedere in alcuni casi di didattica a distanza o di attività tecniche svolte completamente da remoto, è meglio partire dall’analisi del contesto concreto piuttosto che dall’etichetta contrattuale. In questo modo si evita di considerare “esente” una mansione solo in base al suo nome.