In situazioni come questa, la società sportiva ha la libertà di scegliere a quale Comitato affiliarsi, anche se diverso da quello territorialmente competente, soprattutto se quest'ultimo non offre l'attività sportiva di interesse. Allo stesso modo, un Comitato territoriale non può richiedere obbligatoriamente l'affiliazione solo perché è colui che organizza l'attività.
In sintesi, nessun Comitato può obbligare una società ad affiliarsi contro la sua volontà, poiché la libertà di scelta è un diritto fondamentale garantito sia dal Codice del Terzo Settore che dalla Costituzione italiana (art. 18).