L'Assistente Bagnanti è una figura tecnica; il decreto ministeriale sul mansionario dei lavoratori sportivi include la figura dell’Assistente Bagnanti tra le mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva; pertanto va tesserato per la ASD/SSD. Se è tesserato come "Non Atleta", non è necessario presentare il certificato di idoneità sportiva. Invece, se è tesserato come Atleta, deve fornire il certificato di idoneità, agonistico o non agonistico, a seconda dell'attività sportiva svolta.
Se l’Assistente Bagnanti non è solo tesserato, ma lavora anche come operatore per ASD/SSD, piscina o gestore dell’impianto, soprattutto durante gli orari di apertura al pubblico, cioè quando la piscina è aperta in regime commerciale, si applica la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. In questo caso, la domanda non è più se l'Assistente Bagnante può fare attività sportiva, ma se è idoneo a svolgere in sicurezza quella specifica mansione, in quell’ambiente e con quei rischi.
Il certificato sportivo quindi non sostituisce l’idoneità alla mansione. Il primo attesta che la persona è idonea alla pratica sportiva secondo le normative sportive; la seconda valuta invece la compatibilità del lavoratore con quella specifica mansione, considerando i rischi specifici e, se necessario, eventuali prescrizioni. Sono due strumenti con funzioni, normative di riferimento e figure competenti differenti. Il certificato sportivo viene rilasciato nell’ambito della medicina dello sport o da medici abilitati per la non agonistica; l’idoneità alla mansione è invece rilasciata dal medico competente secondo il d.lgs. 81/2008.
In sintesi, se l'Assistente Bagnanti è solo tesserato come figura tecnica/operatore secondo le regole del CSI, la questione riguarda l’ambito sportivo-associativo; se invece lavora per l’impianto o per l’ASD/SSD, è necessario garantire la sorveglianza sanitaria, con l’intervento del medico competente e il relativo giudizio di idoneità.