Nel contesto generale dello sport, il decreto ministeriale sul mansionario dei lavoratori sportivi include la figura dell’assistente bagnanti tra le mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva. Questo conferma che, quando il bagnino fa parte dell’organizzazione sportiva della ASD/SSD e lavora per le attività natatorie, il tesseramento non è opzionale, ma in linea con le normative e le regole associative.
In sostanza, la regola pratica è la seguente:
- se il bagnino lavora per la ASD/SSD affiliata che organizza l’attività in piscina, deve essere tesserato e rientra nell'ambito del lavoro sportivo;
- se invece fa parte del personale del gestore dell’impianto o di una ditta esterna e non opera come parte della ASD/SSD affiliata, quindi è estraneo all’organizzazione sportiva dilettantistica, il tesseramento non è obbligatorio e viene retribuito come lavoratore ordinario.
La situazione diventa un po’ più complessa quando l’assistente bagnante svolge un doppio ruolo: sia durante gli allenamenti e le gare della ASD/SSD, sia negli orari in cui la piscina è aperta al nuoto libero per gli utenti, cioè in regime di attività commerciale. In questo caso, si può applicare, anche se in modo un po' particolare, un doppio regime contrattuale: lavoro sportivo per gli orari dedicati all’attività sportiva dilettantistica della ASD/SSD, e lavoro ordinario per gli orari di apertura al pubblico.