Dal punto di vista etico, è consigliabile operare solo se si hanno le competenze necessarie (non avere titoli significa non aver seguito corsi di formazione specifici). Dal punto di vista fiscale, invece, non è possibile beneficiare del regime agevolato previsto dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs 36/2021. Questo comma specifica che l'attività deve essere svolta a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo (ASD, SSD, Federazioni, ecc.) e stabilisce due requisiti fondamentali:
Essere tesserato: Il lavoratore deve essere formalmente tesserato presso la Federazione (FSN), l'Ente di Promozione (EPS) o la Disciplina Associata (DSA) di riferimento.
Possedere i titoli: Le mansioni devono rientrare in quelle previste dai regolamenti tecnici dei suddetti Organismi.
In parole semplici: se alleni ma non hai la qualifica riconosciuta dalla tua Federazione o Ente di Promozione Sportiva (come il CSI), secondo la legge non sei considerato un lavoratore sportivo. E se lavori come tecnico senza i requisiti previsti dall'Art. 25:
Fisco: Non puoi usufruire della soglia di esenzione di 15.000 euro (Art. 36, comma 6).
Contributi: Non puoi beneficiare dell'esenzione previdenziale INPS fino a 5.000 euro (Art. 35, comma 8-bis).
Inquadramento: Il rapporto di lavoro potrebbe essere considerato come lavoro subordinato ordinario o collaborazione amministrativa, con costi più elevati per la società e tassazione piena per te.