Sì, ma con una distinzione importante. I fringe benefit possono essere riconosciuti non solo ai collaboratori, ma anche agli amministratori di una ASD o SSD. Tuttavia, il loro trattamento fiscale varia a seconda che l’amministratore riceva o meno un compenso per l’incarico svolto. In generale, i fringe benefit rientrano nella disciplina dell’art. 51 del TUIR e possono riguardare anche redditi assimilati.
Secondo la prassi, quando i fringe benefit vengono attribuiti ad amministratori volontari, cioè che non percepiscono alcun compenso per l’incarico, questi benefit sono considerati con una funzione principalmente remunerativa. Questo significa che non possono essere trattati come semplici benefit “neutri” e devono essere assoggettati a tassazione secondo l’art. 51, comma 1, del TUIR.
In pratica, è utile distinguere due situazioni:
Amministratore che percepisce un compenso: in questo caso, il fringe benefit può rientrare nella disciplina ordinaria prevista per i redditi assimilati, rispettando i limiti e le condizioni applicabili;
Amministratore che non percepisce alcun compenso: qui il fringe benefit può essere considerato sostanzialmente come una forma di retribuzione e quindi soggetto a tassazione come reddito.
Non si tratta solo di capire se il fringe benefit può essere attribuito, ma anche in quale contesto viene dato. Se l’amministratore non riceve un compenso e ottiene comunque benefit dalla ASD, è consigliabile considerare queste utilità come una possibile forma di remunerazione dell’incarico, per una maggiore prudenza fiscale.