Sì, i buoni pasto possono essere concessi ai collaboratori sportivi in co.co.co., seguendo il regime di non imponibilità previsto dall’art. 51 del TUIR, che si applica anche ai redditi assimilati. Le prestazioni sostitutive della mensa non vengono considerate reddito fino a:
4,00 euro al giorno se in forma cartacea;
10,00 euro al giorno se in forma elettronica.
Questi importi non sono soggetti né a IRPEF né a contribuzione INPS, entro i limiti indicati. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che questa normativa si applica anche ai redditi assimilati, quindi anche ai collaboratori coordinati e continuativi. La parte che supera il limite giornaliero non può essere inclusa nella soglia dei fringe benefit; inoltre, è importante che l’erogazione sia rivolta a tutti i collaboratori sportivi della ASD e non solo ad alcuni di loro.