Sì, i fringe benefit possono essere riconosciuti anche ai collaboratori sportivi in co.co.co., perché il trattamento fiscale previsto dall’art. 51 del TUIR si applica anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. È importante ricordare che i fringe benefit non possono essere erogati in denaro, ma devono consistere in beni o servizi; il loro valore complessivo annuo è quello che conta ai fini fiscali.
Di solito, la soglia di non imponibilità è 258,23 euro annui. Tuttavia, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la normativa prevede limiti più alti:
1.000 euro annui per la maggior parte dei beneficiari;
2.000 euro annui per chi ha figli a carico, a condizione che venga fatta una dichiarazione al committente con l’indicazione del codice fiscale dei figli.
Se il valore complessivo supera la soglia prevista, l’intero importo diventa imponibile.
Esempi di fringe benefit
Tra i fringe benefit possono esserci:
buoni benzina;
voucher per acquisti;
buoni per servizi;
altri benefit in natura.
I documenti relativi ai fringe benefit devono essere intestati alla persona che ne ha diritto e non possono essere utilizzati da altri.