Sì, in generale, a un collaboratore sportivo con contratto di co.co.co. sportivo dilettantistico possono essere riconosciute indennità di trasferta, seguendo il trattamento fiscale previsto dall’art. 51 del TUIR, che si applica anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per le trasferte fuori dal territorio comunale rispetto alla sede dove si svolge l’attività sportiva:
l’indennità concorre a formare il reddito solo per la parte che supera 46,48 euro al giorno in Italia;
oppure per la parte che supera 82,63 euro al giorno per trasferte all’estero.
Le spese di viaggio e trasporto effettivamente sostenute e documentate possono sempre essere rimborsate. In questo caso, se al collaboratore vengono rimborsati analiticamente anche:
vitto oppure alloggio, i limiti forfettari si riducono di 1/3;
vitto e alloggio, i limiti si riducono di 2/3.
Per applicare correttamente questa regola, è importante che nel contratto sia indicata chiaramente la sede dell’attività sportiva del collaboratore, poiché la trasferta va valutata rispetto a questo riferimento.