No, se sono correttamente documentati. Dal 1° gennaio 2025, grazie alla riforma dell'Art. 51 del TUIR (D.Lgs. 192/2025), il trattamento fiscale dei rimborsi è diventato più chiaro e semplice:
Sia fuori che entro il Comune: i rimborsi chilometrici per l'uso del mezzo proprio, calcolati secondo le Tabelle ACI 2026, non vengono considerati reddito per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che la trasferta avvenga fuori o all'interno del comune dove ha sede l'ASD;
Esclusione dalle soglie: queste somme sono considerate "rimborsi spese" e non si sommano ai compensi sportivi. Quindi, non influenzano il calcolo delle soglie di esenzione previdenziale (5.000 €) e fiscale (15.000 €);
Spese accessorie: anche i rimborsi per pedaggi e parcheggi, se documentati, sono completamente esenti da tassazione (Circ. 15/E 2025).
Per usufruire dell'esenzione, il collaboratore deve presentare una nota "piè di lista" dettagliata e l'importo deve essere calcolato con precisione, come soglia massima, in base ai costi chilometrici pubblicati in Gazzetta Ufficiale, o in base al costo chilometrico deliberato dal Consiglio Direttivo della società sportiva, purché non superiore alla tabella ACI..
A queste spese si possono aggiungere, nella nota, tutte le altre spese accessorie sostenute durante il viaggio. Tuttavia, è importante ricordare che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (ad esempio taxi, NCC ecc.) contribuiscono alla formazione del reddito se i pagamenti non vengono effettuati tramite versamenti tracciabili. Il pagamento deve quindi essere fatto esclusivamente con metodi tracciabili (bonifico, carta di credito o debito, ecc.), allegando la relativa ricevuta; queste spese, laddove invece sostenute in contanti o con mezzi non tracciabili, sono considerate "reddito" e si sommano ai compensi sportivi.