Significa che, anche considerando la particolarità dell’attività sportiva e la cosiddetta scriminante sportiva, il datore di lavoro ha comunque il dovere di prevenire tutti i rischi che superano il livello di rischio tipico, consentito e accettato dal lavoratore sportivo nella pratica di quella disciplina. È quindi importante distinguere il rischio intrinseco della disciplina dai rischi aggiuntivi evitabili, senza confondere la natura rischiosa dello sport con un’esenzione dagli obblighi di prevenzione.