Un centro sportivo può essere soggetto a visite e controlli di prevenzione incendi se rientra tra le attività indicate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011.
In particolare, l’attività n. 65 include locali di spettacolo e intrattenimento, impianti e centri sportivi, palestre, sia pubblici che privati, con capienza superiore a 100 persone oppure, se al chiuso, con superficie lorda superiore a 200 mq. Va precisato che sono escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi tipo che si svolgono in locali o spazi aperti al pubblico.
Se l'evento sportivo si tiene in un impianto già autorizzato e agibile, è importante verificare che il gestore abbia la documentazione antincendio, il piano di emergenza, la capienza autorizzata e le certificazioni degli impianti.