A differenza delle ASD, che possono essere costituite anche mediante scrittura privata registrata, la SSD, in quanto società di capitali o cooperativa, deve essere costituita mediante atto pubblico ricevuto da un notaio. Lo statuto, anche quando redatto come documento separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo e deve quindi rispettare la medesima forma notarile prevista per la costituzione della società. Lo statuto della SSD, per dirsi conforme al D.Lgs. 36/2021, deve contenere almeno il nucleo previsto dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11. La norma centrale è l’art. 7, che richiede che lo statuto preveda espressamente una serie di clausole minime di seguito elencate.
Lo statuto deve indicare la denominazione della società e la denominazione deve esprimere la finalità sportiva e la natura dilettantistica dell’ente. In pratica: “Società Sportiva Dilettantistica …” oppure “… SSD”
Lo statuto deve indicare la sede legale della società che deve essere obbligatoriamente collocata in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
Lo statuto deve prevedere il rispetto delle direttive, norme e consuetudini sportive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva, a cui la società si affilia.
Lo statuto deve prevedere come oggetto sociale l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, includendo espressamente anche formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, con esplicito riferimento a discipline sportive riconosciute dall'autorità di Governo delegata in materia di sport.
Se la SSD intende svolgere anche attività diverse da quelle sportive principali, lo statuto deve autorizzarle espressamente e precisare che esse hanno carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.
Lo statuto deve attribuire chiaramente la rappresentanza legale della società, di norma al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.
Lo statuto deve prevedere l’assenza di fini di lucro. Questo significa che eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi, fondi e riserve a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali.
A differenza della ASD, la SSD non ha una struttura associativa fondata sulla democrazia interna, ma ha una struttura societaria disciplinata dal codice civile. Lo statuto della SSD deve disciplinare la composizione e il funzionamento dell’organo amministrativo, indicando se l’amministrazione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione oppure a un Amministratore Unico.
Lo statuto deve prevedere l'incompatibilità delle cariche sociali, intesa come il divieto per il Presidente del Consiglio di Amministrazione o per l'Amministratore Unico della SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD/SSD affiliate alla medesima Federazione o al medesimo Ente di promozione sportiva e iscritte o in fase di iscrizione al RASD.
Lo statuto deve prevedere l’obbligo di redazione del bilancio e le modalità della sua approvazione da parte degli organi statutari.
Devono essere previste le modalità di scioglimento: chi delibera, con quali quorum, con quale procedura.
In caso di scioglimento, lo statuto deve prevedere l’obbligo di devoluzione del patrimonio a fini esclusivamente sportivi.
Tutte le disposizioni sopra indicate sono presenti nel facsimile di Statuto di SSD scaricabile dall'area riservata del portale MyCsi, nella sezione "Moduli, facsimile, materiali".