La causa ostativa si applica solo se sono presenti entrambe queste condizioni:
il contribuente controlla direttamente o indirettamente la SSDARL;
la società svolge attività direttamente o indirettamente riconducibili a quella del contribuente in regime forfettario.
Secondo i chiarimenti di prassi richiamati dalla circolare 9/E/2019, la riconducibilità è particolarmente rilevante quando il contribuente fornisce beni o servizi alla società e quest’ultima deduce i relativi costi. Per questo motivo, in situazioni come quella descritta, non è sufficiente che i codici ATECO coincidano, ma è importante anche considerare il trattamento fiscale effettivo dei costi da parte della SSD.