La differenza principale sta nella natura del rapporto. Nel caso degli impianti sportivi, l’art. 6 del D.lgs. 38/2021 stabilisce che, se l’ente pubblico non gestisce direttamente l’impianto, la gestione viene preferibilmente affidata a ASD/SSD o ad altri soggetti sportivi “sulla base di convenzioni” che ne definiscono i criteri d’uso; tuttavia, lo stesso articolo richiede che gli affidamenti rispettino la normativa sui contratti pubblici.
Per dirla in modo semplice: la convenzione è spesso il documento negoziale, cioè l’accordo scritto che regola il rapporto con il Comune o un altro ente pubblico; la concessione, invece, è una qualificazione giuridica del contratto, ovvero il “tipo” di contratto che si applica quando il gestore si assume un vero rischio operativo nella gestione dell’impianto. Il Codice dei contratti pubblici infatti specifica che la concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione, che può riguardare la domanda, l’offerta o entrambi.
Quindi, in pratica, può succedere questo: il Comune affida a una ASD la gestione di un impianto e firma una convenzione; ma quella convenzione, dal punto di vista giuridico, può essere una concessione di servizi se la ASD si remunera in tutto o in parte con tariffe, introiti d’uso, sponsorizzazioni, attività accessorie consentite, e soprattutto se si assume il rischio che i ricavi non coprano costi e investimenti. Se invece il Comune paga un corrispettivo che sostanzialmente o parzialmente neutralizza il rischio del gestore, il Codice precisa che non si tratta più di concessione, ma di un appalto o di un affidamento senza un reale o totale trasferimento del rischio.
La convenzione solitamente regola orari, categorie di utenti, manutenzioni, utenze, custodia, tariffe, pulizie, assicurazioni, cause di revoca o decadenza. La concessione aggiunge un elemento in più: il gestore non è solo un esecutore pagato dall’ente, ma un soggetto che gestisce il servizio assumendosi un margine reale di rischio economico.
Un altro aspetto importante riguarda la durata: nella concessione non può essere fissata in modo arbitrario, ma deve essere collegata al tempo ragionevole necessario per recuperare investimenti e costi, con un ritorno sul capitale investito. Questo è tipico dei rapporti in cui il gestore sostiene spese, organizza il servizio e conta sui ricavi della gestione. Una semplice convenzione d’uso o regolazione, invece, non segue necessariamente questa logica finanziaria.
Per gli impianti sportivi comunali, ANAC ha chiarito che le norme del D.lgs. 38/2021 vanno interpretate insieme al D.lgs. 36/2023 e alla normativa europea: quindi non basta chiamare un atto “convenzione” per escluderlo dalle regole pubblicistiche. Inoltre, per i servizi di interesse economico generale a livello locale, il D.lgs. 201/2022 stabilisce che gli enti locali devono affidare secondo la disciplina dei contratti pubblici, favorendo, quando possibile, il ricorso a concessioni di servizi rispetto agli appalti, proprio per garantire un effettivo trasferimento del rischio operativo.
In sintesi: la convenzione è l’atto che regola concretamente l’uso o la gestione dell’impianto, definendo condizioni, obblighi e criteri d’uso. La concessione è invece una forma particolare di affidamento in cui il gestore si assume un rischio operativo reale e si remunera, in tutto o in parte, attraverso la gestione dell’impianto. Per capire se si tratta di una vera concessione non basta il nome del documento: è importante verificare chi sostiene il rischio economico della gestione.