In generale, la risposta è sì: l'autonomia contrattuale permette alle parti coinvolte di definire liberamente il contenuto del contratto, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge. Questo principio offre una certa flessibilità per adattare gli accordi alle esigenze specifiche delle parti. Tuttavia, per quanto riguarda le ASD e le SSD, è importante fare attenzione che l'accordo rispetti quanto previsto dallo statuto dell'organizzazione.
Inoltre, se l'accordo riguarda attività diverse dall'attività sportiva principale dell'associazione o società, è essenziale che queste attività abbiano un carattere secondario e strumentale rispetto agli scopi istituzionali. Ciò significa che devono essere attività accessorie e funzionali al raggiungimento degli obiettivi sportivi e sociali dell'organizzazione, senza prendere il posto della missione principale. In questo modo si mantiene la coerenza tra le attività svolte e le finalità statutarie, preservando l'identità e la natura dell'ente sportivo.