Il giudice, nella pratica, valuta se il gesto lesivo sia rimasto funzionalmente collegato al gioco e rientri nel rischio tipico accettato da chi pratica quella disciplina, oppure se abbia superato questa soglia. Dopo la sentenza Cass. n. 3284/2022, il criterio non si limita più solo alla conformità o meno rispetto alla regola sportiva: il giudice deve anche accertare se la condotta sia stata mantenuta entro i limiti di prudenza, perizia e diligenza, e se il danno fosse prevedibile in base al modo in cui il gesto atletico è stato effettivamente eseguito.