No, il periodo straordinario di 12 mesi per usufruire dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro per l'adeguamento statutario è terminato il 30/06/2024. Pertanto, chi dopo questa data non ha ancora adeguato lo statuto al D.Lgs 36/2021, o lo registra per la prima volta, o apporta modifiche, anche in seguito a richieste di integrazione da parte del RASD, dovrà comunque provvedere al pagamento dell'imposta statale di registro. Il fatto che l’adeguamento sia richiesto dal RASD non basta, da solo, a far scattare l’esenzione, se la modifica non rientra tra quelle necessarie o se è stata approvata oltre il termine suindicato previsto dalla legge.
La modifica dello statuto richiesta dal RASD, vista come adeguamento al D.Lgs. 36/2021, potrebbe beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro prevista dalla legge?
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