L’affidamento diretto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2021 è possibile solo in alcune situazioni specifiche. L’ASD/SSD senza scopo di lucro deve presentare una proposta per la rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell’impianto, accompagnata da un progetto preliminare e da un piano di fattibilità economico-finanziaria. La gestione dovrebbe essere orientata a promuovere l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile.
Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico della proposta, può affidare direttamente la gestione gratuita dell’impianto per un periodo proporzionato al valore dell’intervento, comunque non inferiore a cinque anni. Tuttavia, secondo i chiarimenti ANAC, questa possibilità è una deroga eccezionale: deve esserci una sola proposta, l’impianto deve necessitare di interventi di riqualificazione o adeguamento, il progetto deve essere sostenibile e il valore dell’affidamento deve rimanere sotto la soglia europea delle concessioni, che dal 1° gennaio 2026 sarà di 5.404.000 euro. Se anche solo uno di questi requisiti non è soddisfatto, sarà necessario procedere con una gara secondo il Codice dei contratti pubblici.