Se non si pagano i diritti, le conseguenze possono variare tra SIAE e SCF, ma in entrambi i casi il rischio non riguarda solo il recupero della somma dovuta.
Per SIAE, in caso di utilizzo non autorizzato accertato, è necessario versare: il compenso per diritto d’autore non pagato, una penale pari al 30% dell’importo dovuto, oltre alle spese di istruttoria e all’IVA, se applicabile. Per la prima violazione, pagando tempestivamente, la penale e le spese possono essere ridotte.
La convenzione SIAE-CSI specifica inoltre che le penali progressive si applicano agli eventi di spettacolo e intrattenimento successivi al primo abuso entro un periodo di 365 giorni; per altre violazioni, come ritardi nei pagamenti o mancanze documentali, si fa riferimento alle condizioni generali del permesso SIAE.
Per SCF, quando viene individuato un utilizzatore che diffonde musica registrata senza aver pagato i compensi dovuti, gli uffici inviano un invito al pagamento e, in caso di mancato adempimento o rifiuto, si riservano la possibilità di agire legalmente. Inoltre, il pagamento dei diritti connessi può essere controllato anche dagli organi competenti, ad esempio durante verifiche; se si accerta una diffusione illecita della musica, possono essere applicate sanzioni amministrative o penali.
È importante anche ricordare che i diritti SCF sono distinti da quelli SIAE: pagare SIAE non copre automaticamente tutti gli obblighi, poiché SCF riguarda i diritti connessi di produttori fonografici e artisti interpreti o esecutori. Per alcune categorie, la raccolta del compenso SCF viene effettuata da SIAE su mandato di SCF.