No: il lavoratore sportivo con co.co.co. non è tenuto a rispettare orari fissi come avviene nel lavoro subordinato; essendo un lavoratore autonomo, può organizzare la propria attività senza dover seguire orari prestabiliti, anche se la prestazione può essere coordinata dal punto di vista tecnico-sportivo.
Detto questo, l’assenza di orari fissi non significa che non ci siano vincoli organizzativi. La co.co.co. sportiva può essere coordinata in base a allenamenti, lezioni, gare, convocazioni, uso degli impianti e regolamenti dell’ente sportivo; tuttavia, questo coordinamento lascia comunque spazio al collaboratore per gestire in autonomia la propria attività, secondo modalità concordate tra le parti.
In breve, un istruttore o allenatore con co.co.co. può avere giorni e fasce orarie concordate (ad esempio martedì e giovedì dalle 18:00 alle 20:00 o presenza alle gare nel weekend); ciò che non dovrebbe emergere è un’organizzazione tipica da dipendente, con turni rigidi, presenza continua, controllo costante da parte del committente e un orario aziendale fisso. Questa interpretazione è in linea con il fatto che, nel dilettantismo, il lavoro sportivo si considera autonomo in forma di co.co.co. fino a 24 ore settimanali con coordinamento tecnico-sportivo; oltre questo limite, spetta alle parti dimostrare l’assenza di elementi di subordinazione. Se invece il contratto prevede un orario rigido e stabile, tutti i giorni o su turni, il rapporto potrebbe essere considerato più simile a un lavoro subordinato che a una vera co.co.co. sportiva.