Il DASPO non determina, di per sé, l'impossibilità di tesserarsi al CSI. La possibilità di partecipare alle gare deve invece essere verificata caso per caso sulla base del contenuto del provvedimento.
Il DASPO, disciplinato dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, consiste infatti nel divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive specificamente indicate nel provvedimento.
È quindi possibile effettuare il tesseramento?
In linea generale, sì. La semplice esistenza di un DASPO non costituisce automaticamente una causa ostativa al tesseramento sportivo. Il tesseramento, tuttavia, non costituisce un'autorizzazione a partecipare alle gare qualora il provvedimento di DASPO vieti l'accesso agli impianti nei quali queste si svolgono.
Il tesserato può partecipare alle partite?
Dipende dal contenuto del DASPO. La Corte di Cassazione ha chiarito che, nei confronti di un atleta non professionista, il divieto può riguardare l'accesso all'impianto anche quando il soggetto vi acceda in qualità di atleta e non di semplice spettatore.
In particolare, con sentenza Cass. pen., sez. III, 27 settembre 2021, n. 35481, la Corte ha ritenuto legittimo il DASPO applicato a un calciatore dilettante al quale era vietato di accedere, «a qualunque titolo», ai luoghi nei quali si svolgevano le competizioni indicate nel provvedimento.
Il medesimo principio è stato successivamente richiamato anche dalla Corte Federale d'Appello FIGC, secondo la quale il DASPO nei confronti degli atleti tesserati non professionisti può determinare, oltre al divieto di accesso agli impianti, anche l'impossibilità di partecipare all'attività sportiva interessata dal provvedimento.
Cosa deve verificare la società sportiva?
Prima di consentire al tesserato di partecipare a una gara, non è sufficiente sapere genericamente che il soggetto è destinatario di un DASPO. È necessario acquisire e verificare la parte dispositiva del provvedimento, prestando particolare attenzione:
alle discipline sportive interessate;
alle manifestazioni o competizioni espressamente indicate;
alle categorie e ai campionati eventualmente ricompresi;
all'eventuale riferimento anche alle competizioni dilettantistiche o amatoriali;
alla formula utilizzata, ad esempio il divieto di accesso «a qualunque titolo»;
agli impianti e all'ambito territoriale interessati;
alla durata del provvedimento;
all'eventuale obbligo di presentazione presso gli uffici di pubblica sicurezza;
ad eventuali successivi provvedimenti di modifica, sospensione o revoca.
Cosa deve fare una società CSI in caso di dubbio?
Quando il DASPO potrebbe comprendere anche le manifestazioni calcistiche organizzate dal CSI, la società non dovrebbe utilizzare l'atleta in gara fino a quando non sia stato verificato che la specifica competizione non rientri nel divieto.
L'eventuale tesseramento CSI non prevale infatti sul provvedimento dell'Autorità di pubblica sicurezza e non può essere considerato un'autorizzazione all'accesso all'impianto. È pertanto opportuno che l'interessato, eventualmente tramite il proprio legale, produca una documentazione dalla quale risulti con chiarezza che la partecipazione alla specifica attività CSI non viola le prescrizioni contenute nel DASPO.
In sintesi
Tesseramento CSI: generalmente possibile, salvo l'esistenza di ulteriori specifiche cause ostative.
Partecipazione alle gare: possibile esclusivamente quando la gara e l'impianto interessati non rientrino nel divieto disposto dal DASPO.
In presenza di un DASPO non è quindi corretto ritenere automaticamente che un atleta tesserato possa anche essere schierato in gara. La verifica deve essere effettuata sul testo concreto del provvedimento.
Attenzione
In caso di dubbio sull'ambito di applicazione del DASPO, la società e il Comitato CSI non devono interpretare autonomamente il provvedimento in senso favorevole all'atleta. È opportuno richiedere all'interessato un chiarimento formale circa la possibilità di partecipare alla specifica competizione, eventualmente acquisito tramite il proprio legale o presso l'Autorità che ha emesso il provvedimento.