Per associazione non riconosciuta si intende un’associazione che non ha ottenuto la personalità giuridica.
È comunque un’associazione valida e operativa, ma ha una forma più semplice rispetto all’associazione riconosciuta. Il Codice civile prevede che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute siano regolati dagli accordi tra gli associati, cioè in pratica dall’atto costitutivo, dallo statuto e dalle decisioni degli organi associativi.
La differenza principale riguarda la responsabilità patrimoniale. Nell’associazione non riconosciuta esiste un fondo comune, formato dai contributi degli associati e dai beni acquistati dall’associazione; tuttavia, per le obbligazioni assunte da chi rappresenta l’associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune e, in determinati casi, anche sulle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.