Quali responsabilità ha l’organizzatore per danni causati da attrezzature tecniche non sicure?

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In generale, si può configurare una responsabilità civile per mancata adozione delle cautele necessarie, secondo quanto previsto dall’art. 2043 c.c., se il danno deriva dall’uso di attrezzature tecniche non idonee, difettose o non adeguatamente controllate. Nel caso in cui l’attività sia considerata pericolosa, o impieghi mezzi che la rendono tale, può applicarsi anche l’art. 2050 c.c., che prevede un regime più rigoroso: l’organizzatore o il gestore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure appropriate per evitare il danno. Se l’attrezzatura è gestita da collaboratori o tecnici della società, può aggiungersi anche la responsabilità dell’ente per fatto dei propri ausiliari.

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