In generale, la società sportiva o l’organizzatore possono essere ritenuti responsabili quando l’infortunio dell’atleta è legato a carenze organizzative, come la mancata predisposizione di misure di sicurezza, la mancata segnalazione di pericoli, l’inadeguatezza del luogo di gara o l’assenza di cautele necessarie. La Cassazione ha chiarito che l’organizzatore di una gara sportiva risponde, a titolo extracontrattuale, per non aver adottato le cautele doverose per prevenire i rischi di danno ai partecipanti. Inoltre, se il danno deriva da un comportamento illecito di collaboratori o preposti durante lo svolgimento delle loro mansioni, può essere applicata anche la responsabilità del preponente secondo l’art. 2049 c.c.