In generale, non si applica la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2048, comma 2, c.c., perché questa norma riguarda i danni causati dall’allievo a terzi. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno spiegato che, quando l’allievo si procura un danno da solo, la responsabilità viene considerata non come extracontrattuale ai sensi dell'art. 2048, ma come responsabilità contrattuale o da contatto sociale, basata sull’obbligo di protezione e vigilanza che si assume nei confronti dell’allievo. Questo principio nasce nel contesto scolastico, ma viene spesso applicato anche nelle attività formative organizzate.