La culpa in vigilando è alla base della responsabilità presunta prevista dall’art. 2048 c.c.: la legge presume che il danno causato dall’allievo durante il periodo di vigilanza sia dovuto a una sorveglianza non adeguata da parte del precettore o maestro d’arte, a meno che non venga dimostrato il contrario. In pratica, l’insegnante o istruttore non è ritenuto responsabile perché ha commesso direttamente il fatto, ma perché si presume che non abbia impedito l’illecito dell’allievo come sarebbe stato necessario.