Il punto principale è che il danno deriva da un comportamento illecito dell’allievo mentre è sotto la supervisione di chi insegna. L’art. 2048 del Codice Civile infatti stabilisce che i precettori e chi insegna un mestiere o un’arte sono responsabili per i danni causati dai loro allievi e apprendisti durante il periodo in cui li sorvegliano. In generale, l’istruttore sportivo rientra in questa situazione quando si occupa di insegnare e controllare l’allievo durante l’attività sportiva.