Sì. Se la pubblicazione si basa sul consenso, l’atleta può revocarlo in qualsiasi momento. La revoca non rende illeciti gli usi precedenti, ma impedisce di proseguire il trattamento su quella base.
Ricevuta la revoca, la ASD/SSD deve cessare gli usi futuri e, di regola, rimuovere le immagini dai canali che controlla, salvo che esista un’altra base giuridica valida e documentata che ne legittimi l’uso.
Copie, condivisioni o cache create da terzi possono non essere eliminabili integralmente. La ASD/SSD deve comunque compiere e documentare le azioni ragionevoli che sono sotto il suo controllo poste in essere per eliminare la foto.
Sì, se la pubblicazione delle foto o video si basa sul consenso dell’atleta, quest’ultimo può revocarlo in qualsiasi momento. Il GDPR stabilisce chiaramente che il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento; la revoca non rende illegittimo ciò che è stato fatto prima, ma impedisce di continuare a utilizzare i dati basandosi su quel consenso.
Per una ASD, questo significa che, una volta ricevuta la revoca, deve interrompere ogni ulteriore utilizzo delle foto e, di norma, rimuoverle dai canali che gestisce direttamente come sito web, social media, brochure digitali o archivi pubblici online, a meno che non ci sia un’altra base giuridica valida che giustifichi ancora la pubblicazione. Il Garante per la Privacy ricorda inoltre che la persona interessata può chiedere anche la cancellazione dei dati quando revoca il consenso, se non ci sono altre ragioni che rendano necessario il trattamento.
La ASD deve intervenire su ciò che può effettivamente controllare. Quindi deve rimuovere le foto dai propri spazi e interromperne l’uso futuro; la situazione è diversa per eventuali condivisioni fatte da terzi, copie già scaricate, repost o cache dei motori di ricerca, che non sempre possono essere eliminati subito o completamente, anche se la ASD dovrebbe comunque fare il possibile entro limiti ragionevoli.