Sì, per poter decommercializzare i corrispettivi specifici è importante rispettare le clausole statutarie previste dall’art. 148, comma 8, TUIR. Tra queste, ci sono l’intrasmissibilità della quota o del contributo associativo, fatta eccezione per i trasferimenti in caso di morte, e la non rivalutabilità della quota stessa. Anche dal punto di vista IVA, l’art. 4 del DPR 633/1972 collega il trattamento agevolato dei corrispettivi specifici al rispetto di queste condizioni statutarie. Se queste clausole non sono presenti, i corrispettivi specifici potrebbero essere considerati come ricavi commerciali.