Sì. Per gli ETS con volumi di attività contenuti, entro le soglie indicate dal D.M. 13/01/2026, la situazione patrimoniale e l’attestazione del revisore possono essere sostituite da:
un rendiconto per cassa aggiornato alla data della delibera;
un elenco dettagliato dei beni oppure una dichiarazione sostitutiva che ne confermi l’assenza.
Rimane comunque l’obbligo di documentare l’eventuale quota non soggetta a devoluzione.