In caso di estinzione o scioglimento, quando è necessario devolvere l’intero patrimonio residuo, si seguono le stesse modalità documentali previste per la devoluzione dell’incremento patrimoniale:
una situazione patrimoniale aggiornata alla data della delibera di cancellazione, a meno che non sia già stato depositato un bilancio recente;
una attestazione di un revisore legale che certifichi l’entità e la composizione del patrimonio, indicando eventuali quote escluse dalla devoluzione;
la dichiarazione di accettazione da parte degli ETS beneficiari.