Sì, il Codice del Terzo Settore permette agli ETS di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano previste nell’atto costitutivo o nello statuto e rimangano secondarie e strumentali rispetto alle attività principali. È importante inoltre che questo carattere secondario e strumentale sia chiaramente documentato nel bilancio o nella documentazione contabile corrispondente.