La pubblicazione di un volto non è una semplice "formalità burocratica", ma riguarda un diritto fondamentale (Art. 2 della Costituzione). Ognuno ha il diritto di decidere se e come la propria immagine venga diffusa. Per essere valido, il consenso alla pubblicazione deve essere:
Specifico: Non basta un generico "ok alla privacy". Deve indicare chiaramente lo scopo (ad esempio promozionale), il mezzo (come Facebook o sito web) e la durata.
Facoltativo: L'atleta può iscriversi all'associazione anche se non dà il consenso alle foto.
Esplicito: Deve essere raccolto in forma scritta (preferibilmente con firma originale).
Nel caso di minori, se l’atleta ha meno di 14 anni, è necessario il consenso di entrambi i genitori. La legge considera la pubblicazione delle foto un atto di "straordinaria amministrazione". Se firma solo un genitore senza l'accordo dell'altro, l'associazione potrebbe trovarsi in difficoltà. Se invece il minore ha più di 14 anni, può dare il consenso personalmente, ma è comunque consigliabile raccogliere anche la firma dei genitori per maggiore sicurezza.
È importante agire sempre con molta attenzione, perché la leggerezza (ad esempio pubblicare su Facebook una foto ricevuta solo tramite WhatsApp) può comportare sia una Responsabilità Civile, con il rischio di dover risarcire danni (anche non patrimoniali) alla famiglia o all'atleta, sia una Responsabilità Penale, in caso di trattamento illecito dei dati o di contesti denigratori.