L’esito della segnalazione e le relative informazioni possono essere condivisi solo con i soggetti strettamente coinvolti nella gestione del caso, secondo il principio del “need to know”. In particolare, possono esserne informati il Child Safeguarding Focal Point, il Gruppo di Monitoraggio Nazionale, gli organi interni eventualmente competenti sotto il profilo disciplinare e, nei casi previsti, le autorità competenti. Le informazioni non devono essere diffuse oltre quanto necessario alla tutela del minore e alla corretta gestione della segnalazione.